L’area di trattamento può essere realizzata con differenti livelli di ingegnerizzazione; in generale comunque si dovrà prevedere la realizzazione di sistemi di raccolta del percolato e in alcuni casi, quando tra i contaminanti sono presenti composti volatili, di sistemi di recupero dei vapori. 
Da un punto di vista prettamente  normativo l’Unione Europea ha a più riprese tentato di promuovere un’azione unitaria per gli Stati Membri fissando, attraverso la Strategia Tematica sul Suolo (Soil Thematic Strategy) quattro obiettivi: 1. incrementare la consapevolezza della necessità di proteggere il suolo 2. intensificare la ricerca sul suolo 3. integrare la protezione del suolo nella formulazione e l’implementazione delle politiche nazionali e comunitarie in tema di agricoltura, sviluppo regionale, trasporti e ricerca 4. mettere in atto una legislazione quadro per la protezione e l’uso sostenibile del suolo. 
In Italia la materia è regolamentata dal Dlgs 152/06 “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” (modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative) ha fornito la definizione di sito contaminato e ha stabilito che la necessarietà di eventuali interventi debba essere subordinata al superamento delle cosiddette Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), a seguito del quale il sito può essere considerato potenzialmente contaminato o contaminato, e ha fissato gli obiettivi di bonifica determinati mediante l’applicazione di un’analisi di rischio sito-specifica.